VERBALE DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETIVO PER NOMINA CONSIGLIERI
STATUTO
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione denominata “Cittadini del mondo ”in Italia, con sede in Via Umberto Felluga 43/1,Trieste ; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
ARTICOLO 2
Carattere dell’associazione
L’associazione è apartitica, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione può, a seguito di deliberazioni dell’assemblea, aderire ad altri circoli e/o associazioni con scopi analoghi.
ARTICOLO 3
Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
Scopi dell’associazione
L’associazione ha lo scopo di promuovere il diritto allo studio ed al lavoro, l’inserimento culturale e sociale dei propri membri nel loro ambiente di attività e di studio, di far conoscere le culture diverse nella società dove vivono, proporre scambi di informazione, promuovere attività culturali e fornire assistenza sindacale e legale agli immigrati.
L’associazione ha inoltre lo scopo di perseguire l’obiettivo di una piena parità di diritti tra gli studenti e lavoratori stranieri e le comunità ospitanti, promuovendo anche nella tradizione del movimento dei lavoratori italiani, iniziative tese allo sviluppo della solidarietà con tutti i popoli per l’affermazione della loro indipendenza, libertà e sviluppo sociale.
L’associazione, per raggiungere i propri scopi, svolge le seguenti attività in completa autonomia, al di sopra di interessi di parte e fuori da ogni ideologia e programma di partiti politici:
- Attività di informazione e assistenza legislativa rivolta agli immigrati in materia di immigrazione;
- Diffusione di informazioni in materia di immigrazione tramite la pubblicazione di periodici o diffusione di altro materiale informativo;
- Organizzazione di convegni aperti alla cittadinanza sul tema dell’immigrazione;
- Attività di segreteria sociale con la quale si fornisca assistenza agli immigrati nella raccolta e generazione di documenti;
- Attività di prima accoglienza con la quale si fornisca vitto e alloggio a stranieri in difficoltà, ovvero la somministrazione di cibi e bevande ed altri servizi primari quali lavanderia, assistenza sanitaria, asili nido ecc…;
- Attività di “intercultura” con la quale si diffonda le culture diverse alla cittadinanza italiana e agli immigrati da altri paesi residenti in Italia, tramite appositi momenti di incontro e ricreazione organizzati dalla stessa associazione.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
-Attività di cooperazione allo sviluppo decentrato tra nord e sud.
ARTICOLO 5
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.
Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente associazione.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6
Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Conferisce altresì il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7
Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 8
Perdita della qualifica di socio
Il Consiglio Direttivo espelle dall’associazione, dopo la lettera di contestazione dell’addebito e convocazione dinanzi a sé , il socio che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’associazione o che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.
La qualifica di socio può inoltre venir meno per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno
ARTICOLO 9
Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono:
- l’assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 10
Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 11
Convocazione dell’assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno (10) dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12
Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei due vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 13
Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi,
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
ARTICOLO 14
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri. In particolare ha il compito di:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere all’assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 15
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria..
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 2 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno: il Presidente, due Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo quattro consiglieri.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 16
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno cinque giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
ARTICOLO 17
Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
ARTICOLO 18
Compiti dei Revisori dei Conti
Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
ARTICOLO 19
Elezione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre più due supplenti (essi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) e durano in carica 2 anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci avuto riguardo alla loro competenza. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
ARTICOLO 20
Segretario dell’Associazione
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 21
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 22
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 23
Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 24
Destinazione del patrimonio sociale
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 25
Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 26
Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 27
Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea .
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 28
Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 29
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
ARTICOLO 30
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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